Art. 7.
(Sanzioni e controlli).

      1. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 3, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 51.700 euro.
      2. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.
      3. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali sulla base di un piano annuale, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che assicura l'effettuazione di un numero minimo di ispezioni per ogni comparto della filiera e forme di coordinamento fra le amministrazioni competenti. Per le sementi importate di mais e di soia tale piano prevede comunque il campionamento del 100 per cento dei lotti posti in commercio.
      4. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi del comma 3 svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei materiali geneticamente modificati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi e imporre tutte le misure necessarie a evitare danni all'ambiente e alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.